IBU Social Page

ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)
E’ costituita l’Associazione Culturale denominata ITALIAN BLUES UNION con sede a Piacenza in via San Giovanni n.40
La sede dell’Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi parte d’Italia, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 (Scopi e attività)
L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.
L’Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci per attuare:
a) la valorizzazione della cultura afroamericana, in particolar modo della musica BLUES attraverso la partecipazione ad eventi da altri soggetti organizzati per la conoscenza e la diffusione della stessa.
b) Promuovendo e organizzando direttamente convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting e concorsi.
c) Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado.
d) Realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell’Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
e) Ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione ( solo nel caso che dette figure professionali non si abbiano già tra gli associati ) per il compimento degli obiettivi statutari; Ideare, Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale.
e/1) Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo.
e/2) Sviluppare l’utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni.
e/3 Realizzare CD, DVD ed ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla diffusione della cultura e della musica blues.
– Collaborare con altre Associazioni ed organismi no profit, con Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite, ove possibile l’Associazione deve PREVALENTEMENTE avvalersi dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L’Associazione:
 per manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;
 può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati

ART. 3 (Risorse Economiche)
L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributo dei soci – socio fondatore € 100,00 socio ordinario € 50,00 socio sostenitore €25,00 da versarsi ogni anno;
b) contributi da privati, dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di OrganismiInternazionali;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziativepromozionali.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
All’inizio di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio preventivo mentre al termine di ogni esercizio sociale redige il bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Novembre il bilancio preventivo – entro il mese di Novembre dell’anno successivo il bilancio consuntivo.

ART. 4 (Soci)
Il numero dei soci è illimitato.
Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

ART. 5 (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il CDA ; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il CDA cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del CDA per:
a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6 (Doveri e diritti degli associati)
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmenteadottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere a cariche nel Consiglio di Amministrazione *,
*non possono accedere a cariche nel Consiglio di Amministrazione, i soci che ricoprono già incarichi in enti, pubblici e privati, associazioni, fondazioni, organismi, nazionali e internazionali, che siano contemplati tra gli obbiettivi dell’articolo n. 2 del presente statuto, Inoltre non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i soci che, per effetto della loro professionalità o lavoro, ricevono incarichi retribuiti per svolgere lavori necessari all’attuazione degli scopi sociali dell’Associazione così come descritti all’articolo n. 2 del presente statuto.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

ART. 7 (Organi dell’Associazione)
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio d’Amministrazione;
c) il Presidente.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ART. 8 (Assemblea)
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio preventivo/consuntivo;
b) nomina i componenti del Consiglio d’Amministrazione;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera l’esclusione dei soci;
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio d’Amministrazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo/consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio d’Amministrazione o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice – Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio d’ Amministrazione eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto/mali da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l’ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.

ART. 9 (Il Consiglio d’Amministrazione)
Il Consiglio d’Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio d’Amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Al Consiglio d’Amministrazione spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio preventivo/consuntivo;
c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano dicompetenza dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio d’Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice- Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Il Consiglio d’Amministrazione è convocato di regola ogni 12 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio d’Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 (Il Presidente)
Il Presidente, nominato dal Consiglio d’Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

ART. 11 (Scioglimento)
In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 12 (Norma finale – rinvio)
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione culturale.